Il difensore della parte civile nel giudizio penale va liquidato in base alla complessità del lavoro svolto.
Si deve precisare che il giudice è vincolato nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patronato civile, e non è più obbligato a tener conto dei limiti minimi e massimi fissati ad opera del D.L. nr.1 del 2012, art.9 comma 1.
Il giudice deve fare riferimento ai parametri stabiliti del D.M. 10 marzo 2014, nr. 55 e fornire una valida motivazione.
Cassazione Penale, sezione IV, sentenza 19/10/2016, nr. 44342.
-Studio Legale Fiducia-
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